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REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE



Con il Provvedimento del 9 luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'estensione del modello f24 ai versamenti per la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria.
Per consentire, con un'unica operazione, il versamento tramite modello F24 delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.57/E datata 18 luglio 2018 è stato istituito il seguente codice tributo:

"AAGG" denominato "Registrazione atti giudiziari - somme liquidate dall'ufficio".

Nell'eventualità in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto sono utilizzati i codici tributo A196 e A197 (anch'essi istituiti con la presente risoluzione), nonché gli attuali codici tributo istituiti per altre imposte (risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016), appositamente ridenominati:
- "A196" denominato "Atti giudiziari - Imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio";
- "A197" denominato "Atti giudiziari - Sanzione imposta di registro - somme liquidate dall'ufficio";
- "A140" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Imposta ipotecaria - somme liquidate dall'ufficio";
- "A141" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Imposta catastale - somme liquidate dall'ufficio";
- "A146" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Imposta di bollo - somme liquidate dall'ufficio";
- "A148" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Sanzione Imposta di bollo- somme liquidate dall'ufficio";
- "A149" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali - somme liquidate dall' ufficio";
- "A152" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni - Interessi - somme liquidate dall'ufficio".

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

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