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CONTRATTO DI COASSICURAZIONE E IVA: IMPONIBILI LE PRESTAZIONI DELEGATE



Le operazioni non presentano nesso di accessorietà perché il servizio non consiste nella copertura di un rischio e non è reso da un mediatore o da un intermediario del settore.
I servizi resi a titolo oneroso da una impresa assicuratrice nell'ambito di un contratto di coassicurazione, in ragione di una "clausola di delega" che prevede la riscossione del premio e la liquidazione dell'indennizzo da parte del coassicuratore delegato, non hanno natura assicurativa per assenza di un rapporto giuridico tra il prestatore del servizio e il cliente assicurato.
Le prestazioni delegate non possono neanche essere considerate accessorie a operazioni assicurative perché non realizzano il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore professionale.
Di conseguenza, le prestazioni oggetto di delega sono escluse dal regime di esenzione e devono essere considerate operazioni imponibili ai fini Iva.
Questo l'articolato principio affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20249 del 31 luglio 2018 in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate.

Fonte: http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/contratto-coassicurazione-e-ivaimponibili-prestazioni-delegate

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